Titolare del potere sostitutivo
Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo
articolo, provvede ai sensi del comma 3.
Data iniziale di pubblicazione: 25/02/2014
Ultimo aggiornamento: 23/03/2020
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